Direzione Urbanistica di Firenze: immobili oggetto di condono

Data

25/03/2026

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Avviso della Direzione Urbanistica della Città di Firenze in merito agli immobili oggetto di condono.

Si riporta qui di seguito l’avviso pubblicato il 25 marzo 2026 sul sito Edilizia e Urbanistica del Comune di Firenze relativo agli immobili oggetto di condono.

Si segnala che, all'esito degli approfondimenti giuridici svolti per comprendere la portata delle più recenti espressioni in materia di immobili condonati (CdS n. 482/2025 e TAR Toscana 1244/2025), in relazione ai diversi orientamenti giurisprudenziali, risulta che, pur nel diverso regime da applicare a tali immobili per la particolare natura della sanatoria, l'immobile che abbia conseguito la concessione in sanatoria straordinaria (condono), può accedere all'intervento di ristrutturazione edilizia, fermo restando che "non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell'integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità" (Corte Costituzionale 142/2024). 

Alla luce di quanto sopra, gli interventi di ristrutturazione degli immobili condonati dovranno essere contenuti in modo da rispettare tale assunto, cosicché:

  • non possono ammettersi demolizioni e ricostruzioni che prevedano il recupero di superfici legittimate con condono; 
  • le superfici legittimate con condono devono essere sottratte da quelle prese a riferimento per realizzare gli ampliamenti fuori sagoma consentiti dalla disciplina comunale. 

Restano esclusi da tali limitazioni

  • gli immobili oggetto di richiesta di condono, alla quale sia conseguita sanatoria straordinaria (condono) per opere che non erano soggette a titolo edilizio al momento della loro realizzazione o che siano attualmente riconducibili a tolleranze costruttive; 
  • gli immobili oggetto di richiesta di condono, alla quale sia conseguito un provvedimento di archiviazione per opere non soggette a titolo edilizio; 
  • gli immobili condonati (per qualsiasi tipo di opere abusive) che siano stati successivamente oggetto di demolizione e ricostruzione in forza di regolare titolo edilizio; 
  • le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 143 della L.R. 65/2014 relative ai titoli formatisi prima del 01.07.2025.

Possono ammettersi, nel rispetto della discipina urbanistica comunale: 

  • le opere di ristrutturazione edilizia che conservino la costruzione esistente; 
  • le opere di qualsivoglia tipo (anche di demolizione e ricostruzione o di ampliamento), che comportino la rimozione delle parti condonate, senza prevederne il recupero. 

Si invitano i professionisti e tutti quanti operino nella gestione immobiliare, ad allineare a tale orientamento e alle presenti specifiche le rispettive valutazioni di fattibilità, dandone opportuna informazione ai propri assistiti/clienti. 

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