Avviso del CNAPPC sugli obblighi annuali verso Inarcassa

Data

01/12/2025

Categorie

Avvisi

Comunicazione annuale del reddito professionale IRPEF e del volume d’affari IVA da parte degli iscritti all’Albo titolari di partita IVA ad Inarcassa.

Il CNAPPC, tramite circolare n.119/2025, ricorda che l’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa prevede che tutti gli iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri, titolari di partita IVA, inviino alla medesima con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, la dichiarazione "del reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa". Tuttavia, non si incorre in sanzione “nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta”.

Tutti gli iscritti all’Albo titolari di partita IVA sono soggetti a tale obbligo, a prescindere dallo svolgimento o meno dell’attività professionale e, quindi, anche nei casi in cui:

a) il reddito ed il volume d’affari siano nulli;

b) la partita IVA venga utilizzata per attività diverse dall’ambito professionale (es. partita IVA agricola o partita IVA edile).

L’art. 2 del Regolamento Generale di previdenza estende tale adempimento anche alle società di professionisti e le società di ingegneria che devono comunicare “il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata “tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati.” (art. 2 Regolamento Generale di Previdenza).

Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ricorda che ricorda che il mancato rispetto del citato obbligo costituisce violazione deontologica ai sensi dell’art. 41, co 5 del Codice Deontologico, secondo cui: "L’omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l’infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d’affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare”.

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